Questo sito fa utilizzo di cookie. Continuando la navigazione accetti la nostra politica di utilizzo dei cookie.

 

Il danno psichico rappresenta un’alterazione dell’integrità psichica e dell’equilibrio di personalità provocata da un evento traumatico di natura dolosa o colposa, limitando fortemente l’esplicazione di alcuni aspetti della personalità nel regolare svolgimento della vita quotidiana. Il danno è comunque sempre provocato dalla correlazione tra l’evento traumatico e la struttura psichica di base dell’individuo.

 
La possibilità di risarcire un danno alla salute psichica in sede giudiziaria è un’acquisizione in parte recente, e la stessa giurisprudenza della Cassazione è oscillante nella definizione delle categorie nelle quali inquadrare il danno non patrimoniale.
La conseguente genericità della norma ha prodotto negli ultimi anni battaglie interpretative sulla nozione di danno, secondo un orientamento che distingueva fra danno patrimoniale, biologico e morale. In particolare, in sede di giudizio la risarcibilità del danno morale era prevista solo se l’evento causa del danno costituiva reato (art. 2059 c.c.). La svolta arriva nel 2003 con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-8828) e della Corte Costituzionale (233) con il ricollocamento dei concetti di danno. 
Il danno morale diviene risarcibile anche se il fatto non costituisce reato, in quanto l’evento ha inciso sull’intangibilità degli affetti, la famiglia e sulla libera esplicazione della libertà della persona umana. Vengono prese in considerazione quelle forme di danno alla persona per natura diverse dal danno patrimoniale: il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno al peggioramento della capacità lavorativa, oltre alle violazioni psico-fisiche. Su questa linea la distinzione fondamentale compiuta è quella tra danno patrimoniale e non patrimoniale: 
 
  1. Il danno patrimoniale di regola si distingue in “danno emergente” e “danno da lucro cessante”. Il primo consiste nella diminuzione del patrimonio in attinenza a beni o situazioni produttive cagionate da un fatto lesivo, il secondo interessa il risarcimento del mancato guadagno causato dell’evento dannoso che ha interrotto l’attività produttiva. 
  2. Il danno non patrimoniale include nella sua classificazione il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Il danno può essere diretto, determinato da un danno di natura fisica (trauma, ictus, ecc…), psichica (da morte, estetico, lavorativo ecc…), o in diretto costituito dagli effetti dell’evento lesivo. 

Dal punto di vista di un perito e dello psicologo esperto in valutazione del danno psichico  le dovute revisioni concettuali in materia incertezze sono evidentemente e necessariamente motivate dal fatto che la persona è un’entità biologica e sociale complessa e che quindi un trauma o una lesione dell’integrità psicofisica si può manifestare (a seconda del corredo genetico, della personalità, della biografia, della situazione relazionale ed esistenziale, ecc.) nelle forme e modalità più diverse a seconda del particolare individuo che subisce il trauma.

Per essere ancora più chiari, compito dello specialista peritale non è quello di limitarsi a categorizzare la tipologia del danno, ma quello di ripercorrere e descrivere in maniera scientificamente trasparente e comprensibile per il Giudicante il grado e l’entità di compromissione che quel particolare trauma ha prodotto in quella particolare persona attraverso quei particolari meccanismi.
Per contattarci in merito ad una valutazione del danno psicologico clicca qui.

Contattaci

Utilizza il form sottostante per inviarci le tue richieste. 

Verifica anti spam